Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 9
Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
TITOLO III - Pianificazione
CAPO I - Piano regionale
Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
1. Il piano regionale è elaborato e redatto sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA di cui all’art. 15, comma 1. (1)
2. Il piano regionale è elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile;
b) autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità, flessibilità del sistema di recupero e di smaltimento;
c) riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti prodotti e l’effettivo recupero di materia nonché di energia;
d) creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti che, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili secondo la disciplina comunitaria nonché del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, consente lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, nel rispetto delle esigenze di protezione dell’ambiente e della salute pubblica ed al fine di garantire l’efficacia dei controlli sulla movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
e) individuazione delle tipologie e della quantità degli impianti per l’incenerimento o altra forma di trattamento termico, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile;
f) sostegno dell’innovazione tecnologica, valorizzando anche le esperienze del sistema industriale regionale.
3. Se sussistono comprovate situazioni di necessità nella gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale, sentite le province e le AdA interessate, sulla base di una relazione del competente servizio regionale, individua i flussi di rifiuti urbani e gli impianti di smaltimento e recupero necessari e adotta un piano straordinario che integra e modifica il piano regionale; tale piano straordinario di interventi viene approvato con le stesse procedure di cui all’art. 11 e recepito dalle AdA nei propri PdA.
4. Il piano regionale si articola nella relazione di piano, distinta in parti tematiche relative, in particolare, alla gestione dei rifiuti urbani e degli speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; costituisce parte integrante del piano regionale il piano regionale della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
5. La parte relativa alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sentite le province, contiene in particolare, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari secondo criteri di autosufficienza all’interno di ciascun ATO ed, eventualmente, tra ATO diversi; la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.
6. Il piano regionale è coordinato con gli strumenti di pianificazione di competenza regionale, previsti dalle normative vigenti, ove adottati.
7. Il piano regionale è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata: “VAS”), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21 luglio 2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
8. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta regionale.
---------
(1) Comma modificato dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore