Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Articolo 7

Competenze dell’Autorità d’Ambito

TITOLO II - Competenze e organizzazione
CAPO I - Competenze istituzionali

Competenze dell’Autorità d’Ambito

1. La forma di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 15, comma 1, per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l’AdA. (1)
2. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Per le finalità del precedente comma 2 e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale. In particolare l’affidamento riguarda le seguenti attività:
a) realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti sulla base delle previsioni del PdA di cui all’art. 18;
b) raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.
4. Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:
a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’ art. 201, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale;
b) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
c) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006;
d) definizione delle forme e delle modalità di costituzione del “Comitato Consultivo degli utenti”, di cui all’art. 32;
e) elaborazione ed approvazione, sentito il “Comitato Consultivo degli utenti”, di cui all’art. 32, della “Carta dei Servizi” ai sensi dell’art. 31, nella quale sono specificati gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti;
f) definizione delle procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’ art. 201, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di garantire l’aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
g) nuovi affidamenti delle gestioni esistenti, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto dell’obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall’applicazione del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e di non gravare lo stesso con operazioni complesse;
h) controlla che il servizio reso sia svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento e nella “Carta dei Servizi”;
i) provvede alla ricognizione ed all’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l’esercizio dei servizi pubblici.
5. Gli atti istitutivi di cui all’art 15,comma 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni di cui al commi 3 e 4. (1)
6. L’AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il “Comitato consultivo degli utenti” di cui all’art. 32, per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.
7. Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre alla Regione specifici accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. p) con comuni di Regioni contermini. (1)
8. L’AdA per l’espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell’ATO ed i terzi.
9. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.
10. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.
11. L’AdA per l’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni dell’ATO.
12. L’AdA per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
13. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.

(1) Comma modificato dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dell’Autorità d’Ambito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore