Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Articolo 22

Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO III - Prevenzione e riduzione dei rifiuti

Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche.
2. La Giunta regionale elabora ed approva, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l’obiettivo strategico indicato dal piano, e cioè del 5% nel periodo di riferimento 2005-2011, nonché prioritariamente:
a) azioni, criteri e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali l’acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
d) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
e) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico;
f) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
g) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione dell’impiego di materiali e prodotti derivanti dal riciclo.
3. Il programma di cui al comma 2, di durata triennale, viene aggiornato annualmente ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.
4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2.
5. Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi regionali a soggetti pubblici o privati devono obbligatoriamente prevedere il criterio della riduzione dei rifiuti al fine di favorire le procedure di ecoaudit.
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dell’Autorità d’Ambito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore