Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 23
Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO IV - Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo
Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
1. In tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale, e dei principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l’adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità.
2. Al fine di superare in tempi brevi le situazioni di necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all’art. 52 e 53 della presente legge, il termine e gli adempimenti di cui al comma 1, salve diverse previsioni dei provvedimenti straordinari medesimi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:
a) pile e farmaci scaduti;
b) carta e cartoni;
c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili, derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di composto di qualità. (1)
3. Il competente servizio regionale emana, per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.
4. L’AdA assicura che nel territorio dell’ATO sia conseguito il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del piano regionale:
a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.
5. Al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, è definito un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al 90% di quelli definiti al comma 4.
6. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 64, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al comma 4.
7. L’AdA prevede agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata.
8. La Giunta regionale stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale.
9. Fatte salve le necessità di trattamento di specifici flussi di materiali intercettati con la raccolta differenziata per motivi di potenziale pericolosità o di materiali per i quali non siano conseguiti, a seguito di trattamenti di valorizzazione, i necessari standard qualitativi, è vietata, in ambito regionale, ogni attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, salvo impurità e scarti, in misura indicativamente pari al 10% del totale raccolto.
10. È vietato lo smaltimento in discarica di partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuti costituite da carta, plastiche, vetro, legno in misura del 70%; tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovvalli e scarti di tali processi di trattamento.
11. È obbligatoria l’attivazione per tutti i comuni con oltre 5.000 abitanti di servizi di raccolta per la valorizzazione e l’ottimizzazione dello smaltimento residuale dei rifiuti ingombranti.
12. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi della L.R. 12 aprile 1983, n. 18(Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
13. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione preventiva del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare nonché gli indirizzi che tali attività intendono adottare per garantire la corretta gestione dei rifiuti.
---------
(1) Comma modificato dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore