Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 1
Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino
in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Competenze della Regione
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle
proiezioni.
2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due
anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio
anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni
amministrative in materia di:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di
titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti,
e relativa offerta in prelazione;
b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di
nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio,
nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
c) indizione e svolgimento dei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche
istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria
e assegnazione delle sedi;
d) dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria
precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti
dalla legge;
e) approvazione dell’elenco delle farmacie ubicate in zone di confine
regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).
4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria