Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 9
Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Inserimento dell’articolo 18 bis della l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
Composizione e nomina della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice è composta:
a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche
di solidarietà o da suo delegato;
b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato
in farmacia;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia
aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle
farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione
generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle
di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione
di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio
della Giunta regionale.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria