Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 17
Norma transitoria
Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in
corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale
alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano
ad applicarsi le norme previgenti:
a) provvedimenti relativi all’assegnazione/autorizzazione all’apertura
delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, già espletati,
delle Province di Lucca ed Arezzo;
b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per
l’esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai
comuni;
c) termine per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle
farmacie a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dei
comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della l.r. 16/2000.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria
