Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 3
Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 15 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Competenze delle aziende sanitarie
1. L’azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei
casi previsti dall’articolo 11 della l. 475/1968;
b) accertamento dell’indennità di avviamento ai sensi dell’articolo
24, rilievo e determinazione dell’importo degli arredi, provviste e dotazioni
ai sensi dell’articolo 110 del r.d. 1265/1934;
c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati
alla Giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;
d) vigilanza sull’esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico,
sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’articolo
1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
f) riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di
residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari
farmaceutici di cui alla l. 221/1968;
g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato
a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;
i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale,
salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato
allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda USL rilascia il parere di cui all’articolo 14, comma
3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.
3. L’azienda USL trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui
al comma 1 alla Giunta regionale e al comune.
4. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera esercita le funzioni
amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione
della farmacia ospedaliera.
5. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti
di cui al comma 4 alla Giunta regionale.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria