Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 11
Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 25 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni
1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari
stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui
all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti
degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti
uffici dell’azienda USL.
2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste
al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L’apertura
giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore
alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica
fra le parti almeno ogni cinque anni.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria