Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 15
Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 28 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica
1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo
può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse
afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale,
di esigenze e di espletamento del servizio.
2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purchè
la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore
a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei
quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.
3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno
un punto di guardia farmaceutica.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria