Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 5
Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 17 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Proiezioni delle sedi farmaceutiche
1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia
nell’ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta
organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio
per la spedizione di ricette galeniche “ex tempore”.
2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco,
nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati
livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche
e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno
di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione
che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione
non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad economia
prevalentemente turistica e nelle città d’arte di cui al decreto
del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004 n. 17/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114”), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio
regionale 21 febbraio 2000, n. 69.
3. Il sindaco propone l’apertura della proiezione al titolare della farmacia
afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al
comma 1.
4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l’apertura della
proiezione al titolare della farmacia più vicina al centro o nucleo abitato
ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione
di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica,
scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è
istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla.
Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque
all’apertura della proiezione.
5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in
cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo,
in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell’articolo
16, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune
anche in deroga al criterio contenuto all’articolo 1 della l. 475/1968
e al criterio di cui all’articolo 104 del r.d. 1265/1934.
6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il
sindaco ed il titolare della farmacia interessata l’apertura di una proiezione
della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero
di abitanti inferiori a mille.
7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche
di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del
rapporto farmacie/popolazione previsto dall’articolo 1 della l. 475/1968
come modificato dall’articolo 1 della l. 362/1991 prevedendo l’utilizzazione
della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.
8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici.
L’eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire
soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è
stata attivata.
9. Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si
attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all’articolo
5 della l. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento
delle farmacie, si applica la procedura per l’attivazione della proiezione
di cui al comma 2.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria