Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 6
Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis
Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di
servizio autostradale
1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può
istituire una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione
plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri
e di ristorazione.
2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale
alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione
di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne
assume la titolarità.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria