Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 10
Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Inserimento dell’articolo 23 bis della l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 23 bis
Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico
1. Le aziende USL effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali,
la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché
il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita
e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza
rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l’azienda USL è
tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale
di settore.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria