Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Articolo 14

Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000

Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000

1. L’articolo 27 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
Guardia farmaceutica: modalità di espletamento

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.
2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;
b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;
c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria

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