Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 14
Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 27 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
Guardia farmaceutica: modalità di espletamento
1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale
chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.
2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi
di servizio:
a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata
mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata
l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione
deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;
b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti
e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è
chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;
c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata
a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività
svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere
espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente
ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità
di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere
le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta
avente la caratteristica della improrogabilità.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria