Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 4
Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 16 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari
stagionali e di farmacie succursali. Procedure
1. L’inizio del procedimento di revisione della pianta organica è
di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che
comunica alle aziende USL di riferimento l’avvio del procedimento di revisione
fissando il termine di durata dello stesso.
2. L’azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell’ambito territoriale
di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle
piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla
presente legge.
3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche
e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia
all’azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche
e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare
la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione
della proposta di revisione della pianta organica entro il termine indicato
dall’azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
4. L’azienda USL procede alla stesura dell’ipotesi di revisione
della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l’ordine
dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.
5. L’azienda USL conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni
entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l’ipotesi di revisione
della pianta organica al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente
ufficio della Giunta regionale diffida l’azienda USL a concludere il procedimento
istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza
provvede a svolgere e completare l’istruttoria.
7. Le aziende USL che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono
l’istruttoria di propria competenza all’azienda USL che ha sede
nel capoluogo di provincia; quest’ultima provvede a trasmettere al dirigente
del competente ufficio della Giunta regionale l’ipotesi di revisione della
pianta organica relativa all’intera provincia previa verifica e coordinamento
delle istruttorie parziali.
8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo
5 della l. 362/1991, l’ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando
una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al
cui interno occorra assicurare l’assistenza farmaceutica, per le quali
prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un’area
del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più
intensa concentrazione delle sedi stesse.
9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l’istituzione
di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della
revisione della pianta organica.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria