Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000

Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000

1. L’articolo 18 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 18
Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato.
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all’esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.
2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l’esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima.
4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.
5. L’ammissione dei candidati precede l’inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.
6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.
7. La graduatoria dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate.
8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure di cui all’articolo 17, per quanto applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria

Sorry. No data so far.