Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 8
Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 18 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 18
Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione
e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato.
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione,
riservate all’esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico
regionale per titoli ed esami.
2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre.
La mancata indicazione della sede comporta l’esclusione dal concorso.
Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione
solo la prima.
4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione
presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora
concluso.
5. L’ammissione dei candidati precede l’inizio dei lavori della
commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.
6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria
degli idonei e assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso
stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine
di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.
7. La graduatoria dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali
ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente
ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale
ai sindaci ed alle aziende USL interessate.
8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati
che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo
in atto, senza risultato, le procedure di cui all’articolo 17, per quanto
applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia
pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria