Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 7
Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter
Dispensari farmaceutici
1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale,
non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno
2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista,
indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un
concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali
idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente
indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità
del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni
delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario
nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00.
Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede
al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine
e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria