Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

Articolo 7

Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000

Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000

1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter
Dispensari farmaceutici

1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria

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