Legge Regionale Toscana 28/6/2007 n. 36
Articolo 2
Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 14 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie
e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria
sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’articolo
129 del r.d. 1265/1934;
c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e
la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla
legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla
continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’articolo
12 della
legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del settore farmaceutico) e dell’articolo 369 del r.d. 1265/1934;
d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie
succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’articolo 35
della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani);
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi
tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e
8 della l. 362/1991 e dell’articolo 12 della l. 475/1968;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie,
dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute
nel capo II della presente legge;
h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione
all’ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE “e successive direttive di modifica” relativa
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE), previo accertamento ispettivo dell’azienda
USL competente per territorio;
i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate
nell’ambito della vigilanza farmaceutica.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce
il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza
ai sensi dell’articolo 23.
3. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie,
delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è
subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione
prescelta;
b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali
da parte dell’azienda USL territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’articolo 111
del r.d.
1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo
23.
4. L’apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per
decentramento o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza
dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.
5. Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura della
farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle
succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte
dell’assegnatario.
6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo
alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 16/2000Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 16/2000
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 16/2000
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 16/2000
Articolo 5 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 16/2000
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 17 bis della l.r. 16/2000
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 17 ter della l.r. 16/2000
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 16/2000
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 18 bis della l.r. 16/2000
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 23 bis della l.r. 16/2000
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 16/2000
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 16/2000
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 26 bis della l.r. 16/2000
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 27 della l.r. 16/2000
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 16/2000
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma transitoria