Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 2
Carta dei Servizi Turistici
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALICarta dei Servizi Turistici
1. La Regione Basilicata istituisce la Carta dei Servizi Turistici al fine di definire e assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista e operatore.
2. La Carta dei Servizi Turistici è contenuta nel Disciplinare della Classificazione Alberghiera di cui all’articolo 24 della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione