Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 19

Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive

1. E’ fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente:
a) la denominazione e l’indirizzo della struttura ricettiva;
b) la tipologia;
c) la classificazione;
d) la capacità ricettiva massima;
e) l’orario entro cui lasciare libero l’alloggio;
f) l’orario limite entro il quale si serve la colazione;
g) i prezzi massimi, praticati per l’anno solare in corso e regolarmente comunicati alla Provincia competente, riguardanti le camere, le unità abitative, le piazzole, nonché i supplementi applicati, per ogni stagionalità, al giorno e per gli eventuali soggiorni minimi richiesti;
h) l’indicazione della Provincia competente e della procedura per inoltrare eventuali reclami.
2. I dati indicati nel precedente comma 1, aggiornati in base alla comunicazione di cui al precedente articolo 17, devono essere contenuti in un cartellino esposto ben visibilmente:
a) in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere;
b) in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere, ad esclusione di case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi di montagna e rifugi escursionistici;
c) in ogni unità abitativa delle strutture ricettive all’aperto.
3. In tutte le strutture ricettive, nella zona di ricevimento degli ospiti, è fatto obbligo di esporre altresì l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.
4. E’ fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l’indicazione delle vie di fuga.
5. E’ altresì obbligatorio esporre il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata:
a) all’esterno e all’interno dell’area ricevimento della struttura ricettiva alberghiera ed eventuali dipendenze;
b) all’esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera;
c) nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva all’aperto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione