Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 14
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti
e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione.
2. I villaggi–camping sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle;
i campeggi con quattro, tre, due e una stella; le aree attrezzate di sosta temporanea
non sono classificate.
3. I villaggi camping possono assumere la denominazione aggiuntiva di “centro
vacanze” qualora siano dotati di impianti con servizi sportivi, commerciali
e di svago.
4. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono riservate esclusivamente ad una
clientela itinerante. E’ consentita la sosta anche per frazioni di giornata
e, comunque, per un periodo non superiore alle settantadue ore consecutive.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici, le aree devono essere attrezzate per
il rifornimento di acqua potabile, energia elettrica, pozzetti di scarico autopulenti,
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Possono essere abbinate
ad attività di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio
e di altre attività di servizio ai viaggiatori.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione