Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 16
Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo II - Autorizzazione
Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, eventuali variazioni degli
elementi dell’autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate
al Comune che, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 15 della
presente legge, provvede alla modifica del provvedimento.
2. Nel caso di morte del titolare, entro un anno, a pena di decadenza, l’erede
o, nel caso di pluralità di eredi richiedenti, il rappresentante comune
nominato in base alle norme vigenti o il legale rappresentante della società
appositamente costituita, deve presentare domanda di reintestazione dell’autorizzazione,
fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei
requisiti di cui all’articolo 15, comma 6.
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, nei successivi sessanta giorni,
a pena di decadenza, il subentrante deve presentare domanda di reintestazione
dell’autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione
della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 6.
4. Per la revisione della classificazione, i titolari dell’autorizzazione
all’esercizio della struttura ricettiva, o i loro rappresentanti, devono
inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa della
richiesta di revisione, allo Sportello Unico Attività Produttive del
Comune che la inoltra alla Provincia. Quest’ultima provvede ai sensi del
precedente articolo 15.
5. Nel caso di mancata ottemperanza, nel termine di cui all’articolo 15,
da parte della Provincia circa la richiesta di revisione di cui al comma precedente,
la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione
richiesta, fatta salva l’applicazione dell’art. 15, comma 7.
6. Qualora la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione
inferiore rispetto a quella attribuita, la Provincia procede d’ufficio
alla revisione della stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione