Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 9

Residenze d’epoca e ospitalità diffusa

TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE
Capo IV - Altre Strutture ricettive

Residenze d’epoca e ospitalità diffusa

1. Sono RESIDENZE D’EPOCA le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con una classificazione di almeno quattro stelle, ubicate in complessi immobiliari di pregio storico e architettonico, dotati di arredi d’epoca e riconosciuti e assoggettati a procedure e vincoli di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.
2. E’ definita OSPITALITA’ DIFFUSA l’offerta ricettiva, a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio secondo quanto precisato nel Disciplinare della Classificazione, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.
3. Le caratteristiche e le tipologie di ospitalità diffusa sono determinate dalla Giunta Regionale, con apposite direttive amministrative, entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Nel medesimo atto la Giunta disciplina eventuali deroghe ai parametri urbanistico- edilizi (altezza interna, distanza finestre e vedute eccetera), privilegiando il recupero filologico degli immobili.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione