Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 17

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 Settembre di ogni anno con validità dal 1° Gennaio dell’anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell’anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° Giugno dello stesso anno.
2. Per le strutture ricettive all’aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.
3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l’età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest’ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
c) l’orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre all’applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l‘impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.
5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione all’ esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 8.
6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione e la pensione completa.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione