Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 17
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi
massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione
è inviata entro il 30 Settembre di ogni anno con validità dal
1° Gennaio dell’anno successivo. È altresì consentita,
entro il 1° marzo dell’anno successivo una comunicazione per la variazione
di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1°
Giugno dello stesso anno.
2. Per le strutture ricettive all’aperto, la comunicazione di cui al comma
1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata
o per frazione di giornata.
3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve
contenere:
a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l’età o, in
caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando,
per quest’ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
c) l’orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere
a) e b).
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta,
oltre all’applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo
21, comma 8, l‘impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli
indicati nell’ultima regolare comunicazione.
5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui
all’articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere
presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione
all’ esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all’articolo
15, comma 8.
6. I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A. e devono specificare se includono
il solo pernottamento, il pernottamento e la prima colazione, la mezza pensione
e la pensione completa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione