Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 23
Vigilanza e informazione
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Vigilanza e informazione
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di
pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza
delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia
nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni
circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a
comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di
turismo.
3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente
legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere
l’irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni,
decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura
per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione amministrativa nei
seguenti casi:
a) mancata rimozione dell’irregolarità contestata ai sensi del
precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;
b) esercizio dell’attività ricettiva durante il periodo di sospensione
di cui al comma 3;
c) mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla
data di rilascio dell’autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune
in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;
d) sospensione dell’attività per un periodo superiore ai dodici
mesi, eccezion fatta per l’ipotesi di cui all’articolo 20, comma
2;
e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all’articolo
15, comma 6, della presente legge;
f) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del R.D. n. 773/1931;
g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art.21.
5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve
essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione