Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 23

Vigilanza e informazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Vigilanza e informazione

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere l’irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:
a) mancata rimozione dell’irregolarità contestata ai sensi del precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;
b) esercizio dell’attività ricettiva durante il periodo di sospensione di cui al comma 3;
c) mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;
d) sospensione dell’attività per un periodo superiore ai dodici mesi, eccezion fatta per l’ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;
e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 6, della presente legge;
f) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del R.D. n. 773/1931;
g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.21.
5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione