Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 5

Definizioni e caratteristiche

TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE
Capo II - Strutture ricettive extralberghiere

Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) case per ferie;
b) case religiose di ospitalità ;
c) centri soggiorno studi;
d) ostelli per la gioventù;
e) rifugi escursionistici;
f) rifugi di montagna;
g) affittacamere;
h) affittacamere in esercizi di ristorazione;
i) case e appartamenti per vacanze;
j) attività ricettive di turismo rurale;
k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
l) attività ricettive di bed & breakfast.
2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.
3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’ le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell’Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.
4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all’insegnamento e all’educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica.
5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU’ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.
6. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone escursionistiche.
7. Sono RIFUGI DI MONTAGNA le strutture ricettive, ubicate a quota non inferiore a 900 metri s.l.m., non ricadenti in aree urbanizzate, predisposte per l’ospitalità, il ristoro e il soccorso. Durante i periodi di chiusura devono predisporre di un locale, sempre aperto e accessibile dall’esterno, idoneo a garantire il ricovero di fortuna o bivacco.
8. Sono esercizi di AFFITTACAMERE le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di “Pensione”. L’attività di affittacamere ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l’offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito.
10. Sono attività ricettive di TURISMO RURALE quelle disciplinate dalla Legge regionale n. 17/2005, titolo II, e dal relativo regolamento di attuazione.
11. Sono attività ricettive di AGRITURISMO, PESCATURISMO E ITTITURISMO quelle disciplinate dal Titolo I della Legge regionale n. 17/2005 “Agriturismo e turismo rurale”.
12. Sono attività ricettive di BED & BREAKFAST quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione