Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 10
Nozione e competenza
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione
Nozione e competenza
1. Le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, i complessi turistici
all’aperto e le loro dipendenze sono classificate in base ai requisiti
e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione in base
alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque
stelle.
2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 29 marzo 2001 n.135, la competenza
per la classificazione delle strutture ricettive spetta alla Provincia territorialmente
competente che provvede con proprio provvedimento.
3. La competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
della attività ricettiva è del Comune nel cui territorio è
ubicata l’area o l’immobile.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione