Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 20

Chiusura delle strutture ricettive

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Chiusura delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all’anno, anche non consecutivi. E’ consentita, previa autorizzazione, un’ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune.
2. La chiusura per la ristrutturazione dell’immobile della struttura ricettiva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per accertate e comprovate esigenze tecniche.
3. Salvo il periodo ordinario di chiusura di cui al comma 1, tutte le altre ipotesi di chiusura delle strutture ricettive devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
4. La chiusura temporanea non conforme ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d).
5. La chiusura per cessazione dell’attività della struttura ricettiva è comunicata al Comune con un preavviso di almeno tre mesi, salvo comprovate ed urgenti esigenze tecniche ed organizzative.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione