Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 7
Realizzazione di strutture ricettive allaperto
TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE
Capo III - Strutture ricettive all’aperto
Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto è
soggetta alle norme igienico–sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche
vigenti.
2. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività
gli allestimenti mobili di pernottamento costituiti da tende, roulotte, caravan,
mobilhome, capanni, casemobili, maxicaravan e similari. A tal fine i predetti
allestimenti devono:
a) conservare gli eventuali meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al suolo e gli allacciamenti
devono essere rimovibili in qualsiasi momento.
1. In occasione di avvenimenti a carattere straordinario, con finalità
educative, ricreative, sportive, culturali, sociali e religiose, il Comune territorialmente
competente può autorizzare, in aree pubbliche o private, campeggi a carattere
occasionale e temporaneo, fermo restando il rispetto delle norme igienico–sanitarie
e di pubblica sicurezza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione