Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 15
Procedura
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo II - Autorizzazione
Procedura
1. Fatte salve le ipotesi disciplinate da altre leggi circa l’avvio di
attività ricettive con dichiarazione di inizio attività ai sensi
dell’articolo 19 della Legge n.241/1990, la domanda di autorizzazione,
unitamente alla richiesta di classificazione, è presentata allo Sportello
Unico Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situata
la struttura che provvede a norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998,
nonché dell’art. 10 del D. Lgs. n.82/2005.
2. La domanda di autorizzazione, corredata da idonea documentazione allegata,
deve attestare l’esistenza dei requisiti previsti e il rispetto della
disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica
e edilizia e deve altresì essere allegata, oltre che dalla richiesta
di classificazione di cui al comma precedente, da copia della polizza assicurativa
di cui al comma 9 del presente articolo. Nella domanda va indicata la denominazione
della struttura che non può essere uguale a quella di altre strutture
ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso Comune ovvero
nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui
aree di pertinenza risultino contigue, fermo restando il rispetto delle norme
vigenti in tema di uso di marchi e insegne. Il richiedente può indicare
una denominazione alternativa.
3. La domanda deve eventualmente contenere anche la richiesta per la somministrazione
di alimenti e bevande ai clienti e a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, e, inoltre, la richiesta
per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline, francobolli e souvenir.
4. Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro cinque giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, trasmette la richiesta di classificazione,
corredata dalla documentazione prevista dal Disciplinare della Classificazione,
alla Provincia territorialmente competente. Quest’ultima procede, entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta ed in collaborazione con l’A.P.T.
regionale, con provvedimento dell’Ufficio competente, a classificare la
struttura ricettiva, dandone, nei successivi cinque giorni, comunicazione all’interessato
e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
5. Ricevuto il provvedimento provinciale di classificazione, il Comune, nei
successivi venti giorni, accerta l’esistenza dei requisiti previsti, verifica
che la denominazione della struttura ricettiva rispetti quanto stabilito dal
precedente comma 2 e provvede a rilasciare al richiedente l’autorizzazione,
che deve contenere:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione;
c) la classificazione della struttura assegnata dalla Provincia;
d) l’indicazione del carattere, annuale o stagionale, e dei periodi di
apertura della struttura ricettiva oltre al numero delle camere, delle suite,
delle unità abitative, delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite
con apposite strutture;
e) l’indicazione della capacità ricettiva massima consentita con
l’indicazione del numero dei posti letto per ciascuna camera, suite, unità
abitative suscettibili di eventuali letti aggiunti ed il numero massimo di letti
aggiungibili;
f) l’indicazione delle attività commerciali, infrastrutture e di
ristorazione presenti nell’esercizio.
6. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso, da
parte del titolare, dell’eventuale gestore e dei loro rappresentanti,
dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e può
essere rilasciata a persone fisiche, enti, associazioni e società. Nel
caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione
di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti.
In caso di società, associazioni o enti, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dai legali rappresentanti.
7. Per quanto concerne il provvedimento provinciale di classificazione, in caso
di inerzia o di immotivato ritardo della Provincia territorialmente competente,
la Giunta Regionale invita l’Ente delegato a provvedere assegnando un
congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al
compimento del singolo atto.
8. L’autorizzazione comunale si intende rilasciata trascorsi novanta giorni
dalla data della presentazione della domanda al Comune territorialmente competente.
In tal caso, l’attività può essere avviata con la classificazione
riconosciuta dalla Provincia o, qualora quest’ ultima risulti inadempiente,
con la classificazione richiesta in sede di domanda, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 16, comma 6.
9. Le strutture ricettive devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa
di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni ai clienti
appositamente stipulata per l’esercizio dell’attività commisurata
alla propria capacita ricettiva. Copia del rinnovo della stessa deve essere
annualmente inviata al Comune competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione