Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 15

Procedura

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo II - Autorizzazione

Procedura

1. Fatte salve le ipotesi disciplinate da altre leggi circa l’avvio di attività ricettive con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della Legge n.241/1990, la domanda di autorizzazione, unitamente alla richiesta di classificazione, è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situata la struttura che provvede a norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998, nonché dell’art. 10 del D. Lgs. n.82/2005.
2. La domanda di autorizzazione, corredata da idonea documentazione allegata, deve attestare l’esistenza dei requisiti previsti e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia e deve altresì essere allegata, oltre che dalla richiesta di classificazione di cui al comma precedente, da copia della polizza assicurativa di cui al comma 9 del presente articolo. Nella domanda va indicata la denominazione della struttura che non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso Comune ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in tema di uso di marchi e insegne. Il richiedente può indicare una denominazione alternativa.
3. La domanda deve eventualmente contenere anche la richiesta per la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, e, inoltre, la richiesta per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline, francobolli e souvenir.
4. Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, trasmette la richiesta di classificazione, corredata dalla documentazione prevista dal Disciplinare della Classificazione, alla Provincia territorialmente competente. Quest’ultima procede, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta ed in collaborazione con l’A.P.T. regionale, con provvedimento dell’Ufficio competente, a classificare la struttura ricettiva, dandone, nei successivi cinque giorni, comunicazione all’interessato e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
5. Ricevuto il provvedimento provinciale di classificazione, il Comune, nei successivi venti giorni, accerta l’esistenza dei requisiti previsti, verifica che la denominazione della struttura ricettiva rispetti quanto stabilito dal precedente comma 2 e provvede a rilasciare al richiedente l’autorizzazione, che deve contenere:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione;
c) la classificazione della struttura assegnata dalla Provincia;
d) l’indicazione del carattere, annuale o stagionale, e dei periodi di apertura della struttura ricettiva oltre al numero delle camere, delle suite, delle unità abitative, delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
e) l’indicazione della capacità ricettiva massima consentita con l’indicazione del numero dei posti letto per ciascuna camera, suite, unità abitative suscettibili di eventuali letti aggiunti ed il numero massimo di letti aggiungibili;
f) l’indicazione delle attività commerciali, infrastrutture e di ristorazione presenti nell’esercizio.
6. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso, da parte del titolare, dell’eventuale gestore e dei loro rappresentanti, dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e può essere rilasciata a persone fisiche, enti, associazioni e società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti. In caso di società, associazioni o enti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai legali rappresentanti.
7. Per quanto concerne il provvedimento provinciale di classificazione, in caso di inerzia o di immotivato ritardo della Provincia territorialmente competente, la Giunta Regionale invita l’Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al compimento del singolo atto.
8. L’autorizzazione comunale si intende rilasciata trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione della domanda al Comune territorialmente competente. In tal caso, l’attività può essere avviata con la classificazione riconosciuta dalla Provincia o, qualora quest’ ultima risulti inadempiente, con la classificazione richiesta in sede di domanda, fatta salva l’applicazione dell’articolo 16, comma 6.
9. Le strutture ricettive devono obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni ai clienti appositamente stipulata per l’esercizio dell’attività commisurata alla propria capacita ricettiva. Copia del rinnovo della stessa deve essere annualmente inviata al Comune competente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione