Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 3
Attività ricettiva
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIAttività ricettiva
1. Per l’attuazione delle finalità di cui al precedente art.1,
si distinguono le strutture ricettive e di ospitalità aperte al pubblico
che forniscono alloggio a pagamento, in:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto.
2. I luoghi riservati all’alloggio degli ospiti possono essere:
a) “camera”;
b) “suite”;
c) “unità abitativa”.
3. Per “camera” si intende la sola stanza da letto attrezzata per
il pernottamento ed eventualmente fornita di bagno.
4. Per “suite” si intende il locale, munito di almeno un bagno,
composto da minimo due ambienti, di cui uno adibito a salotto ed uno a camera
da letto, con uno standard di servizio, di arredamento e di comfort superiore
alle camere standard. La “Suite” è prerogativa delle strutture
classificate con almeno tre stelle.
5. Le “unità abitative” sono alloggi autonomi costituiti
da uno o più locali con camera/e da letto, soggiorno, cucina o angolo
cottura, nonché bagno privato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione