Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 1
Art. 1
1. L’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:“Art. 1 (Norme generali) - 1. La presente legge detta le norme del governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la vigilanza sull’attività edilizia.
3. Considerate la limitata estensione del territorio, la vulnerabilità dell’ecosistema nonché la rilevanza anche economica del patrimonio culturale e paesaggistico, la presente legge stabilisce principi, indirizzi, procedure e contenuti della pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) sviluppo sostenibile, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b) tutela e sviluppo sostenibile del paesaggio culturale e naturale;
c) tutela delle identità storico-culturali;
d) tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici ed idrogeologici;
f) coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
g) risparmio di energia e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
h) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela paesaggistica.”
2. L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 2 (Commissione urbanistica provinciale) - 1. Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle disposizioni stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nella presente legge, nella legge sull’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata e nella legge sulla tutela del paesaggio nonché nel Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, assolve la commissione urbanistica provinciale, composta come segue:
a) dal direttore della ripartizione provinciale urbanistica, quale presidente;
b) da un rappresentante dell’ufficio provinciale coordinamento territoriale;
c) da un esperto per la tutela del paesaggio, iscritto all’albo di cui all’articolo 113 e proposto dall’assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio;
d) da un rappresentante della ripartizione provinciale sanità, esperto in materia di igiene pubblica;
e) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.
2. Per ciascun membro della commissione viene nominato un supplente destinato a sostituire quelloeffettivo in caso di assenza o di impedimento.
3. Alle riunioni della commissione partecipa con diritto di voto il direttore dell’ufficio provinciale urbanistica competente per il comune territorialmente interessato o un sostituto.
4. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un funzionario dell’ufficio provinciale affari legali dell’urbanistica.
5. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso, i dipartimenti competenti vengono invitati a inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di loro rispettiva competenza e comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati nelle materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica procede d’intesa con il dipartimento o l’ufficio statale competente.
6. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c).
7. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.
8. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall’assessore competente in materia urbanistica.
9. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda, nell’ambito di zone soggette a tutela paesaggistica, zone destinate a insediamenti residenziali o zone per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per impianti di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la commissione urbanistica provinciale deve valutare la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di tutela del paesaggio, nominato su proposta dell’assessore competente per la tutela del paesaggio.”
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“8. La Giunta provinciale può adeguare il piano di settore qualora emergano nuove esigenze.”
4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche e con la normativa relativa agli indici di edificazione;”
5. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento essenziali.”
6. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l’adozione, deve informare tempestivamente i rappresentanti locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e acquisire il loro parere.”
7. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“4. La delibera d’approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme di attuazione e il programma d’attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
8. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“1. Per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per l’approvazione del piano. Del deposito del progetto è data preventiva notizia al pubblico con avviso all’albo comunale e sulla rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. I 30 giorni di deposito decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’albo comunale. Se la commissione urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, comma 1, lettera A, punto 2, l’assessore provinciale all’urbanistica trasmette tale parere al sindaco. Il sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può far pervenire le sue controdeduzioni all’amministrazione provinciale. Entro il successivo termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore provinciale all’urbanistica, decide sulla variante al piano urbanistico comunale.”
9. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, viene aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di silenzio del comune si considera acquisito il relativo assenso.”
10. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“6. La zona per la realizzazione del centro commerciale di cui all’articolo 44-bis, comma 1, viene prevista dalla Giunta provinciale con il procedimento di cui ai commi 2, 4 e 5, sentito preventivamente il comune.”
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