Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 15

Art. 15

1. Il comma 2-bis dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "2-bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell'agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per ettaro ed è altresì tenuto alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall'autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d'ufficio addebitando le relative spese all'autore dell'infrazione. L'irrogazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente competente."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: "4-bis. In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell'incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all'articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell'aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d'uso."

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "9. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui la concessione edilizia è rilasciata per un determinato utilizzo e a tempo determinato e, cessato l'utilizzo, la costruzione deve essere eliminata. Se la costruzione non viene eliminata entro sei mesi dalla cessazione dell'utilizzo, il comune provvede ai sensi del capo VIII."

4. L'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 67 (Impianti di interesse provinciale) - 1. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e quelli per la depurazione delle acque di rifiuto, realizzati da parte dell'amministrazione provinciale sulla base di programmi stabiliti dalla Provincia, nonché tutte le opere sanitarie e sociali e le infrastrutture di qualsiasi natura di interesse sovracomunale e di competenza dell'amministrazione e/o di interesse provinciale, ivi comprese le costruzioni universitarie, non sono subordinati a concessione edilizia. La conformità dei progetti con il piano urbanistico del comune territorialmente competente e con la presente legge viene accertata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il sindaco territorialmente competente che deve comunicare la sua presa di posizione entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza della presa di posizione l'assenso si intende acquisito. L'autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio, ove prescritta, viene richiesta dall'assessore all'urbanistica presso l'autorità provinciale competente.

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