Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 14

Art. 14

1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In attesa dell’entrata in vigore del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 59.”
2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 55-bis (Piano di riqualificazione urbanistica) - 1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell’interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all’interno del centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un’estensione complessiva non inferiore a 2 ettari e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l’unitarietà e la funzionalità dell’intervento, le zone di verde agricolo.
2. Per queste aree deve essere predisposto, nell’interesse pubblico di migliorare la qualità dell’ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e prevedere in particolare il riordino e il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture primarie e secondarie e il riuso di immobili irrazionalmente dislocati o utilizzati.
3. Nell’individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti: a) la densità edilizia territoriale riferita all’intera zona;
b) i rapporti minimi e massimi relativi alle destinazioni d’uso prevalenti, garantendo un assetto polifunzionale della zona;
c) criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi.
4. Il piano di riqualificazione urbanistica è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che siano proprietari di almeno tre quarti dell’area compresa nel piano. Il piano di riqualificazione urbanistica è approvato secondo le disposizioni ed agli effetti di cui all’articolo 55.
5. La Giunta provinciale, di concerto con il comune, può procedere di propria iniziativa sia all’individuazione della zona nel piano urbanistico comunale che alla redazione, approvazione e attuazione del piano di riqualificazione urbanistica, qualora siano interessate competenze della Provincia e comunque nel caso di aree delle stazioni ferroviarie o aree militari.
6. Per le aree interessate dal piano di riqualificazione urbanistica si applica il principio di perequazione urbanistica, da attuarsi tramite convenzione urbanistica di cui all’articolo 40-bis. La perequazione urbanistica è basata sui valori iniziali degli immobili compresi nell’area interessata dal piano di riqualificazione urbanistica e deve garantire che tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti partecipino, in proporzione a questi valori, sia ai benefici che agli oneri. In particolare:
a) vengono confermati i diritti edificatori derivanti da edifici esistenti, anche se previsti in demolizione e ricostruzione o con altra collocazione dal piano di riqualificazione urbanistica, a condizione che la loro destinazione d’uso rientri tra quelle indicate e nei limiti previsti al comma 3;
b) viene riconosciuto un indice di densità edilizia pari a 1,5 metri cubi/metri quadrati, riferita ai singoli lotti, ai proprietari delle aree inedificate o di aree sulle quali insistono fabbricati con destinazione che non rientri tra quelle previste al comma 3;
c) la maggior quota di cubatura derivante dall’indice di densità edilizia territoriale assegnato all’area è attribuita al comune;
d) nel caso in cui la proprietà delle aree sia in parte o totalmente già pubblica, la quota parte di cubatura non utilizzata per opere e insediamenti di interesse pubblico potrà essere alienata tramite procedura ad evidenza pubblica.”

3. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano d’attuazione possono essere demoliti e ricostruiti nei limiti della cubatura e dell’altezza preesistenti, rispettando però gli altri parametri di edificabilità previsti dal piano urbanistico comunale. Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale le distanze esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le distanze prescritte dal codice civile.”

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