Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 20
Art. 20
1. La rubrica dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 90 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio di attività edilizia ai sensi dell’articolo 132 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla denuncia di inizio lavori, il sindaco ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria e al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.”
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“2. Il richiedente il servizio di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 85 e, limitatamente alle prime due rate, nell’ipotesi dell’articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Ogni contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è nullo e il funzionario dell’azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
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