Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 2
Art. 2
1. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:“Art. 22-bis (Piani delle zone di pericolo) - 1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali.
2. Entro tre anni dall’approvazione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida o adeguano alle stesse gli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico già esistenti. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani di pericolo sovracomunali.
3. Per l’approvazione dei piani delle zone di pericolo e il relativo adeguamento dei piani urbanistici si applica la procedura di cui all’articolo 21. La funzione della commissione urbanistica provinciale è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla ripartizione provinciale urbanistica. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: ufficio geologia e prove materiali, ufficio protezione civile, ufficio idrografico, ripartizione urbanistica, ripartizione opere idrauliche, ripartizione foreste e ripartizione agricoltura.
4. Scaduti i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell’articolo 23.
Si applica il procedimento di cui agli articoli 12 e 13.
5. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.
6. In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione di nuove opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di pericolo.
7. Se l’opera progettata è in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l’autorità competente sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all’eliminazione della situazione di pericolo.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33