Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 3
Art. 3
1. Dopo l’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:“Art. 22-ter (Attuazione della direttiva 96/82/CE) - 1. L’attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate procedure di consultazione è garantita nei modi di cui ai commi seguenti.
2. Se la commissione urbanistica provinciale tratta questioni riguardanti l’ambito di rischio dell’area intorno allo stabilimento di cui all’articolo 2 della direttiva, determinato dalla conferenza dei servizi prevista dall’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, rilascia il proprio parere tenuto conto delle prescrizioni di cui alla relazione conclusiva della citata conferenza dei servizi.
3. Se sono previsti la nuova costruzione o l’ampliamento di uno stabilimento di cui all’articolo 2 della direttiva oppure se il nuovo insediamento o l’opera progettata si trovano nell’ambito di rischio determinato dalla conferenza dei servizi, senza che sia avvenuto l’esame di cui al precedente comma 2, l’autorità competente decide tenuto conto delle prescrizioni contenute nel parere della conferenza dei servizi.
4. Con propria deliberazione, la Giunta provinciale può emanare disposizioni procedurali e criteri applicativi del presente articolo.
5. L’applicazione delle predette disposizioni non limita gli interventi edificatori ammissibili in base ai piani urbanistici e ai piani di attuazione in vigore alla data dell’entrata in vigore del presente articolo.”
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