Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 26
Art. 26
1. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“1. L’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all’articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell’ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.”
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Le verande esposte al sole diretto per almeno tre ore al giorno servono alla climatizzazione di abitazioni. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si possono derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto e immediato con l’abitazione e non possono superare l’otto per cento della superficie utile lorda di piano dell’abitazione stessa.
4. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione di edifici esistenti alla data dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione.”
3. Il comma 6 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.”
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:
“8. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento “In-House”, o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale.
9. Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell’entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. Con deliberazione della Giunta provinciale è determinata la parte dei vani distributivi chiusi, che non viene calcolata come cubatura. Per i giroscale aperti ed esistenti all’entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio.”
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