Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 6
Art. 6
1. L’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“Art. 29 (Salvaguardia della ricettività turistica) - 1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d’uso diversa.
2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d’uso:
a) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che non sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura già esistente, in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 o in commercio al dettaglio e/o in attività terziaria o in attività di affitto di camere e appartamenti per ferie; almeno il 60 per cento della cubatura deve essere riservato ad abitazioni convenzionate;
b) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in una zona residenziale e che sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo, sono soggetti, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura esistente prima dell’ampliamento, alla disciplina di cui alla lettera a). Scaduto il vincolo, il consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può autorizzare la prevista modifica della destinazione d’uso anche nei limiti della cubatura ampliata;
c) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d’uso si trovano in zona di verde agricolo, verde alpino o bosco, anche se sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo possono essere trasformati in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 nei limiti della cubatura esistente prima dell’ampliamento. Fino al 40 per cento di tale cubatura può essere trasformato per l’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie. In caso di cessazione di tale attività la cubatura deve essere trasformata in abitazioni convenzionate.
3. Nella concessione edilizia deve essere prevista la demolizione della parte della cubatura esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, che per effetto del comma 2 non può essere trasformata. L’avvenuta demolizione costituisce presupposto per il rilascio della licenza d’uso. Se la demolizione non avviene entro il termine di cui all’articolo 72, comma 1, la concessione edilizia decade.
4. I pubblici esercizi sono definiti nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
5. Nel regolamento di esecuzione alla presente legge può essere previsto l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone residenziali, per i quali è necessario a tale fine derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale. Con lo stesso regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per l’ampliamento qualitativo degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande nonché la relativa norma transitoria.
6. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ai sensi del comma 5, è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale d’obbligo vale anche per i progetti non contenenti varianti essenziali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo. Decorso il vincolo ventennale, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.
7. L’annotazione tavolare di cui al comma 6 della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
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