Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 21
Art. 21
1. Nel testo in lingua tedesca dell’articolo 99 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e anche nella rubrica dell’articolo la parola: “Baukostenabgabe“ è sostituita dalla parola: “Konzessionsgebühr“.2. L’articolo 100 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 100 (Sanzioni penali) - 1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia autonoma di Bolzano applica per le violazioni edilizie le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.”
3. L’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 105 (Ricorso popolare) - 1. Avverso autorizzazioni o esecuzioni di opere in contrasto con le disposizioni della presente legge, con i regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, su parere vincolante della commissione urbanistica provinciale alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui all’articolo 89.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
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Articolo 22 - Art. 22
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Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33