Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 8
Art. 8
1. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:“4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui all’articolo 37, comma 1, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70 per cento. La delimitazione di tali zone può essere modificata senza variazione dell’estensione della zona e tenuto conto delle aree pertinenziali asservite agli edifici esistenti.”
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, da dimostrare in base alla densità edilizia vigente all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, a prescindere dalla data della loro realizzazione, dal successivo frazionamento del compendio immobiliare o dall’alienazione di parti dello stesso.”
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