Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 11

Art. 11

1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 40-bis (Convenzione urbanistica) - 1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo oppure in un altro documento di contenuto programmatico. Rimangono invariati gli obblighi già vigenti in capo alle parti contrattuali.
2. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno abitativo della popolazione residente, di mettere a disposizione aree per insediamenti produttivi o di realizzare e gestire opere ed impianti pubblici.
3. Le convenzioni urbanistiche possono prevedere l’acquisto di immobili e di diritti reali oppure l’assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l’esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all’ambiente o al paesaggio da parte dei contraenti in cambio delle seguenti prestazioni:
a) indennizzo in denaro;
b) rinuncia agli oneri di concessione;
c) permuta di immobili oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;
d) creazione di diritti edificatori tramite modifica del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.
4. Il comune può acquisire immobili adatti alla permuta oppure alla destinazione a terreni edificabili.
5. Nella previsione delle zone edificabili oppure nella costituzione dei diritti edificatori si può derogare alle disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 36, 37 e 46 allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo.
6. La controprestazione deve essere congrua, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell’ufficio estimo provinciale oppure di un professionista abilitato. Con tale parere si accerta che le prestazioni del contraente sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l’interesse della pubblica amministrazione.
7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale, nel piano di attuazione oppure nel piano di recupero seguendo i procedimenti prescritti per l’approvazione di questi piani o di varianti agli stessi. La conseguente approvazione del piano di attuazione o del piano di recupero nonché di modifiche degli stessi è sempre di competenza del consiglio comunale e della Giunta provinciale.
8. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta provinciale può, sentito il comune territorialmente interessato, procedere a stipulare convenzioni urbanistiche, ai sensi di questo articolo, con enti pubblici e con privati ed inserirle nel piano urbanistico comunale applicando il procedimento di cui all’articolo 21, comma 2. Qualora siano interessate anche competenze di un comune, questo comune partecipa come parte contrattuale alla convenzione urbanistica.”

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Art. 1
Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
Articolo 17 - Art. 17
Articolo 18 - Art. 18
Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
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Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33