Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 10
Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:“1. Il piano di attuazione comprendente l’intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, alle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona e dagli edifici esistenti al di fuori della zona sono stabilite con piano di attuazione.”
2. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il progetto del piano di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune. L’iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell’area compresa nella zona di espansione.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 3 - Art. 3
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Articolo 6 - Art. 6
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Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33