Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 25
Art. 25
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:“11. La commissione edilizia comunale può invitare il richiedente la concessione edilizia a presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale per fornire spiegazioni in merito alla domanda di concessione. In questo caso la trattazione della pratica è sospesa e il termine di cui all’articolo 69 è prorogato di 30 giorni. Il regolamento edilizio comunale disciplina le relative modalità.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
„2. Per la consulenza della commissione edilizia nelle decisioni su progetti influenti sul sistema insediativo urbanistico, sull’estetica dell’ambiente urbano e con impatto paesaggistico, i comuni possono insediare una consulta sull’assetto urbanistico. La composizione ed il regolamento della consulta vengono disciplinati con il regolamento edilizio.
3. Il comune con il regolamento edilizio può stabilire la percentuale della nuova cubatura non convenzionata, nell’ambito della quale gli alloggi devono avere una superficie non inferiore a 65 metri quadri.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Art. 1Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
Articolo 17 - Art. 17
Articolo 18 - Art. 18
Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33