Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 22
Art. 22
1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti nonché gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. Gli apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle associazioni di apicoltori. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle dimensioni ammissibili. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l’acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l’autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell’azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola.”
2. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l’immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l’estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare.”
3. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. Il trasferimento di sedi di masi chiusi dalle zone residenziali in
zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora
ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono
essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo
dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano
urbanistico comunale. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame,
che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella
zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale
rurale per i motivi oggettivi sopra specificati. Il trasferimento è possibile
anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la
vecchia sede dell’azienda agricola, purché la maggior parte dei
terreni agricoli di proprietà dell’azienda si trovi in quel comune.
Il comune rilascia la concessione dopo aver acquisito un parere vincolante della
commissione di cui al comma 29 circa l’esistenza degli oggettivi motivi
e la nuova ubicazione. L’ubicazione deve essere scelta tenuto conto delle
esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di
trasferimento nel territorio di un comune confinante, la commissione di cui
al comma 29, competente per il comune in cui è sita la vecchia sede,
rilascia un parere sull’esistenza dei motivi oggettivi, mentre la commissione
di cui al comma 29, competente per il comune in cui viene realizzata la nuova
sede, rilascia un parere sull’ubicazione.”
4. Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“10. In caso di trasferimento della sede del maso chiuso ai sensi del
comma 9, l’utilizzo a fini edificatori dell’area della vecchia sede
dell’azienda agricola avviene nel rispetto della densità edilizia
prevista dal piano urbanistico o dal piano di attuazione relativa all’area
della vecchia sede dell’azienda agricola. È comunque interdetta
l’attività agricola nella vecchia sede dell’azienda agricola.
Nel rispetto di queste disposizioni i fabbricati rurali non più utilizzati
per effetto del trasferimento possono essere trasformati in volume residenziale.
Il volume residenziale già esistente o che, per effetto del trasferimento,
può essere realizzato sull’area della vecchia sede dell’azienda
agricola, è soggetto alle disposizioni sull’edilizia convenzionata
di cui all’articolo 79.”
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“10-bis. Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale
posizione nel verde agricolo ad un’altra nel verde agricolo del medesimo
comune è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma
29, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13-bis. La vecchia sede del maso
chiuso deve in ogni caso essere demolita.”
6. Dopo il comma 10-bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“10-ter. In caso di demolizione della sede di un maso chiuso, anche in
deroga ad altre disposizioni di legge aventi contenuto contrario, si decade
dal diritto di realizzare la sede dell’azienda agricola, se il comune
non rilascia, contestualmente alla concessione edilizia per la demolizione,
anche quella per la realizzazione della nuova sede dell’azienda agricola.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la realizzazione della nuova sede
dell’azienda agricola in altra sede nel verde agricolo nell’ambito
del territorio comunale avvenga nelle ipotesi di cui al comma 13-bis. A carico
del maso chiuso è annotato il relativo divieto di edificazione.”
7. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“11. Esercizi ricettivi che in data 1° gennaio 1988 erano classificati
ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo,
comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio,
nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente
dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Edifici
che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere
o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività
ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di
esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono
classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia
sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione
per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati
qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli
agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri
per l’ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati
a seconda della loro classificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell’ambito
dell’area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate
opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio,
dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva
dell’esercizio ricettivo stesso. L’area di pertinenza viene calcolata
applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla
cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti
i criteri per l’ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione
di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra nonché le relative
norme transitorie. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo
di pubblici esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un
atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato
ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata
a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto unilaterale
d’obbligo vale anche per i progetti non riguardanti varianti essenziali
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia
viene rilasciata entro tre anni dalla presentazione dell’atto unilaterale
d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per
la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. L’annotazione tavolare
della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici
aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare
indivisibile. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco
e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti
dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale
vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
8. Il comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Nelle zone di cui al comma 11 edifici distrutti o danneggiati da calamitá
naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti
con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune, mantenendo la destinazione
d’uso preesistente. La distruzione o il danneggiamento dell’edificio
in seguito a una calamitá naturale o a una catastrofe deve essere confermata
dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente
competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente. Per
la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata,
se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della
commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione
urbanistica provinciale.”
9. Il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte
a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque
o per servitù militari nonché quelle presenti nel verde alpino
o nel bosco possono essere demolite e ricostruite con la stessa destinazione
d’uso nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.”
10. Dopo il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13-bis e
13-ter:
“13-bis. Nei seguenti casi, costruzioni situate nel verde agricolo, nel
verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite in altra sede
nel verde agricolo nell’ambito dello stesso territorio comunale:
a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione
per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell’articolo
66;
b) per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche.
13-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 13-bis le situazioni di pericolo ai sensi
dell’articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture pubbliche
sono confermate dall’ufficio provinciale competente. Per la nuova localizzazione
degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della
sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui
al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica
provinciale.”
11. Il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre
1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione
edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume abitativo
di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia, possono essere ampliati fino a 850 metri
cubi. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973
o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia
e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si
trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume superiore
a 700 metri cubi o per i quali prima di quest’ultima data è stata
rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati
di 150 metri cubi. Presso la sede dell’azienda agricola l’ampliamento
di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in altri fabbricati
mediante trasformazione di volume agricolo esistente facente parte della sede
dell’azienda agricola e non più necessario per la conduzione della
stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata ai sensi dell’articolo
79. In deroga all’articolo 79 essa puó essere utilizzata per affittacamere
ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché per gli
altoatesini all’estero, come queste vengono precisati con deliberazione
della Giunta provinciale. Il convenzionamento non è prescritto se il
volume residenziale non viene ampliato in misura superiore al 20 per cento.”
12. Il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“20. Edifici adibiti ad attività produttiva o a commercio al dettaglio,
esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre
1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della
domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono
essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi
di cui sopra, e comunque non superiore a 850 metri cubi, in volume residenziale
ai sensi dell’articolo 79, a condizione che l’edificio sia situato
a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato
ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,
purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate
a programmi di sviluppo comunali e non intervengano spese successive per la
comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura
comunale. La cubatura dell’edificio utilizzata per gli scopi di cui sopra
non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso
per la nuova costruzione.”
13. Dopo il comma 20 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 20-bis e 20-ter. “20-bis.
Negli edifici siti ad una distanza superiore a 300 metri dal prossimo centro
edificato, delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale
15 aprile 1991, n. 10, esistenti alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data
di presentazione della domanda di concessione edilizia, e adibiti in parte a
scopo abitativo e in parte a scopo produttivo ai sensi del comma 20 e non più
utilizzati a scopo produttivo, la cubatura adibita a scopi produttivi può
essere trasformata, nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore
a 495 metri cubi, in volume abitativo ai sensi dell’articolo 79 della
presente legge, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche
o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive
per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e
alla fognatura comunale. La cubatura produttiva dell’edificio non trasformata
deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso per la nuova
costruzione.
20-ter. Edifici adibiti a prestazione di servizio di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 75, esclusi i pubblici esercizi nonché immobili
che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti alla data di entrata
in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel
verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia,
non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti
della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra in volume abitativo
ai sensi dell’art. 79, purché non ostino ragioni urbanistiche o
paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano
spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla
rete idrica ed alla fognatura comunale. La cubatura dell’edificio non
trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d’uso
per la nuova costruzione.”
14. Il comma 22 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“22. Qualora la sede dell’azienda agricola sia costituita da un
immobile soggetto ai vincoli di cui alle norme per la tutela e la conservazione
del patrimonio storico, artistico e popolare nonché di quelle per la
tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall’assessorato
all’agricoltura per il recupero della sede dell’azienda sono cumulabili
con i contributi concessi dalla ripartizione provinciale beni culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dalla ripartizione provinciale
natura e paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all’osservanza
dei vincoli.
Qualora, a giudizio della ripartizione provinciale beni culturali, l’intervento
di recupero per gli immobili facenti parte della sede dell’azienda agricola
o per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo
sia incompatibile con la necessità della conservazione, è ammessa
la costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti
della cubatura esistente e comunque non superiore a 700 metri cubi e in osservanza
dei criteri della tutela degli insiemi.”
15. Il comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati
alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n.
38, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia siti
nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende
agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, qualora
si tratti di edifici più grandi nel limite massimo di 2.000 metri cubi,
in abitazioni convenzionate, a condizione che siano situati a una distanza inferiore
a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo
12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e
che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. In deroga
all’articolo 79 possono essere adibiti ad agriturismo. Dopo la trasformazione
in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il fabbisogno di cui al
comma 1 deve essere demolito prima del rilascio della licenza d’uso per
il volume residenziale, a meno che non venga fornita, tramite un parere della
ripartizione provinciale agricoltura, la prova che questo volume aziendale sia
necessario per la conduzione di un’azienda agricola. Per la durata di
20 anni non può essere autorizzato nessun nuovo volume aziendale. In
caso di demolizione e ricostruzione l’ubicazione può essere spostata
nell’ambito della sede dell’azienda oppure è ammesso lo spostamento
in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta. La Giunta provinciale
emana le relative direttive.”
16. Il comma 24 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“24. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni
di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della destinazione
d’uso ai sensi dei commi 20, 20-bis e 20-ter non si applica alle costruzioni
delle aziende ortofloricole.”
17. Il comma 26 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“26. Su richiesta del competente consiglio comunale ed in deroga alle
disposizioni dell’articolo 28 e di questo articolo, la Giunta provinciale
può approvare la trasformazione della destinazione d’uso da volume
residenziale esistente nel verde agricolo e della cubatura realizzata ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, in cubatura riservata a pubblico esercizio
ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”
18. Dopo il comma 27 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 28 e 29:
“28. Nel verde agricolo e nel bosco, anche in deroga ai commi 1 e 21 nonché
al piano urbanistico comunale, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco,
possono essere realizzati depositi per legname. Nell’autorizzazione è
indicata la superficie sulla quale si estende il deposito di legname. Nell’ambito
del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. Se queste superano
la misura determinata con deliberazione della Giunta provinciale, è necessaria
la concessione edilizia. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono
essere eliminate. Con propria deliberazione la Giunta provinciale emana direttive
di applicazione.
29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante
della ripartizione provinciale agricoltura, un rappresentante della ripartizione
provinciale urbanistica, un rappresentante della ripartizione provinciale natura
e paesaggio, un agronomo e dal sindaco del comune interessato. Il sindaco svolge
le funzioni di presidente della commissione. In caso di parità di voti
prevale il voto del presidente.”
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