Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 18
Art. 18
1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“Art. 79 (Edilizia convenzionata) - 1. Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d’uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell’importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda.
2. Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto unilaterale d’obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L’annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario.
3. L’abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d’uso. Entro il medesimo termine l’acquirente o il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell’abitazione.
4. Qualora l’abitazione convenzionata dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da persone aventi diritto. Il fatto che l’abitazione si sia resa libera, deve essere comunicato al comune entro trenta giorni. Se la comunicazione non avviene o avviene in ritardo si applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro.
5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquista efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario.
6. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
7. Se un’abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1 è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell’occupazione abusiva, viene applicata un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l’ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio e alloggi protetti.
9. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.
10. Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in questo articolo e nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo si applica l’articolo 91.
11. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l’amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.
12. La convenzione e l’atto unilaterale d’obbligo possono essere autenticati dal segretario del comune interessato.
13. I requisiti per l’occupazione di un’abitazione convenzionata possono essere dimostrati esclusivamente mediante una certificazione ufficiale o i relativi documenti in originale o copia fotostatica.
14. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti ulteriori criteri.“
2. L’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 79-bis (Cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79)
- 1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento
in cui disciplina se ed in quali casi sia ammissibile la cancellazione del vincolo
di cui all’articolo 79. Questo regolamento deve essere approvato dalla
Giunta provinciale.
2. Nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 il proprietario di alloggi
convenzionati non occupati ha la possibilitá di richiedere la cancellazione
del vincolo di cui all’articolo 79.
3. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è
il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi corrisponde
al 25 per cento del costo di costruzione, e nei restanti comuni al 90 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle abitazioni convenzionate,
per il cui recupero siano state utilizzate le agevolazioni edilizie di cui all’articolo
2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
5. Il presente articolo non si applica fin tanto che non venga emanato il regolamento
di cui al comma 1.”
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