Articolo Normativa

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Articolo 9

Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata

TITOLO II - Disposizioni particolari per i piani attuativi comunali, piani infraregionali e di settore

Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un comprensorio da attuarsi mediante Piani attuativi secondo le disposizioni del POC e che rappresentano, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici inclusi compresi nel comprensorio predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PAC.
2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PAC, che deve prevedere:
a) l’impegno a realizzare, nei modi consentiti dall’ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal PAC;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);
c) l’assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all’ entita’ ed alle caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni entro il quale deve essere ultimata l’ esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l’ adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
e) l’assunzione ad opera del proponente il piano dell’obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall’ufficio tavolare.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PAC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PAC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del DPR 327/01.
6 Le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PAC, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che comunque non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate, non necessitano di pronunce deliberative in variante al PAC.
7. Alla scadenza del termine previsto all’art. 7, comma 1, restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal PAC.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali