Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Articolo 19
Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
TITOLO IV - Informatizzazione degli strumenti di pianificazione
Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
1. L’accesso da parte del Comune e dell’Ente preposto alla pianificazione
sovracomunale ai dati informatici georeferenziati prodotti dalla Regione avviene
mediante scaricamento (download) dei singoli dataset dal sito Web ufficiale
della Regione attraverso le funzionalità messe a disposizione con il
Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali. Le strutture regionali
rispettivamente competenti rendono disponibili i dataset di competenza regionale,
mediante le funzionalità e i servizi Web connessi al Catalogo, garantendo
la compilazione dei metadati corrispondenti, l’attivazione della funzioni
di
visualizzazione geografica mediante piattaforma WebGIS e le funzioni di scaricamento
(download) dei dati medesimi.
2. I dati territoriali informatizzati distribuiti dalla Regione, a supporto
della pianificazione comunale, sono classificati come di seguito indicato:
a) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite dalla struttura
regionale competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche
alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Tali dataset possono
essere aggiornati o integrati dai Comuni qualora si renda necessario evidenziare
modifiche territoriali sopravvenute o qualora si rendano necessarie restituzioni
di maggior dettaglio connesse alla maggiore scala di riferimento rispetto a
quella utilizzata per la loro restituzione originaria. Non possono essere soggette
ad integrazione o aggiornamento le componenti dei dataset che rispecchiano contenuti
prescrittivi in relazione a norme vigenti, siano esse componenti di natura alfanumerica
ovvero componenti di natura grafica, qualora originate da una restituzione georeferenziata
prodotta con riferimento ad una scala uguale o maggiore rispetto a quella di
restituzione dello strumento di pianificazione. L’aggiornamento e l’integrazione
dei suddetti dataset avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli
strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale
competente in materia di pianificazione territoriale.
b) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite da strutture
regionali diverse da quella competente in materia di pianificazione territoriale,
propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Questi
dataset possono essere soggetti ad una procedura di integrazione da parte dei
Comuni, motivata esclusivamente dalla necessità di una restituzione grafica
di maggior dettaglio e precisione in rapporto alla maggiore scala di riferimento
rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. L’integrazione
avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione
comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione
territoriale. I dataset di cui alla presente lettera b) restituiti alla scala
di maggior dettaglio, sono resi disponibili alle rispettive strutture regionali
competenti per materia, ai fini dell’eventuale emissione di nuove edizioni
generali dei dataset, a copertura regionale, che tengano conto del maggior dettaglio
disponibile.
3. I dati territoriali informatizzati per i quali vige l’obbligo, da parte
dei Comuni o da parte degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale,
di produzione, gestione e trasmissione alla Regione, ai sensi della legge, sono
classificati come di seguito indicato:
a) Dataset, relativi alla rappresentazione degli strumenti di pianificazione
comunale. Essi sono identificati e descritti, nella loro struttura e tipologia,
nel documento di cui all’art. 18 comma 1. La creazione, gestione e aggiornamento
di questi dataset è competenza esclusiva del Comune o dell’Ente
preposto alla pianificazione sovracomunale, che garantisce il rispetto delle
specifiche regionali.
b) Dataset individuati ai sensi dell’art. 35 comma 3 della legge che costituiscono
informazioni territoriali e cartografiche disponibili, gestite dagli enti pubblici,
propedeutiche alla conoscenza generale dei fenomeni territoriali e utili ai
fini della gestione integrata su piattaforma informatica georeferenziata delle
banche dati di competenza dei Comuni. Ai sensi della legge i Comuni sono obbligati
all’invio periodico alla struttura regionale competente in materia di
pianificazione territoriale
delle informazioni territoriali disponibili. Fatte salve le disposizioni di
cui al comma 5, nel documento di cui all’art. 18 comma 1 vengono indicate
eventuali ulteriori scadenze e modalità per la trasmissione alla struttura
regionale competente in materia di pianificazione territoriale e sono individuati
e descritti, nella loro tipologia e struttura, i dataset georeferenziati che
organizzano le informazioni territoriali e cartografiche di cui alla presente
lettera b).
4. Per i soggetti che non dispongono di informazioni territoriali, l’obbligo
di invio alla Regione ai sensi dell’art. 35 comma 3 della legge si sostanzia
nel momento in cui vengono avviate le procedure per la formazione degli strumenti
di pianificazione con le metodologie informatiche di cui all’art. 34 comma
1 della legge.
5. I dataset di cui al comma 2 che hanno subito modifiche o integrazioni, e
i dataset di cui al comma 3 sono prodotti o aggiornati dal Comune o dall’Ente
preposto alla pianificazione sovracomunale contestualmente alla redazione dei
rispettivi strumenti di pianificazione comunale e delle loro varianti e sono
trasmessi alla struttura regionale competente secondo le seguenti modalità:
a) per i PSC all’atto della richiesta di Intesa di pianificazione ai sensi
dell’art. 18, comma 3 della legge;
b) per i POC all’atto della richiesta dei pareri e degli atti di assenso
previsti dall’art. 22, comma 3, della legge;
c) per i PAC all’atto della trasmissione dei dataset di rappresentazione
del POC e delle sue varianti relativamente alla Carta delle Aree assoggettate
a PAC. Qualora il Comune, successivamente all’approvazione del POC e contestualmente
al procedimento di formazione e approvazione del PAC, modifichi il perimetro
del piano attuativo individuato in sede di POC (e la conseguente rappresentazione
georeferenziata) e/o modifichi le informazioni descrittive associate ai dataset
che descrivono le aree interessate, ai sensi dell’art. 35, comma 3 della
legge è tenuto a trasmettere alla struttura regionale competente i dati
informatizzati che individuano tali modifiche, prima dell’approvazione
del piano attuativo.
6. La trasmissione dei dati avviene previa pubblicazione delle informazioni
di riferimento (metadati) ai sensi dell’art. 20, comma 3, con modalità
operative che fanno capo all’infrastruttura tecnologica, di cui all’art.
20 comma 2, attraverso la quale sono attivati servizi per il trasferimento dei
dati su piattaforme condivise accessibili mediante procedure di accreditamento
in rete con specifici identificativi. Nelle more dell’attivazione dell’infrastruttura
tecnologica, i soggetti che approvano PSC, POC e PAC, in ottemperanza all’art.
35 comma 2 della legge, garantiscono la pubblicazione delle informazioni di
riferimento (metadati) nonché la trasmissione alla struttura regionale
competente dei dati informatizzati relativi agli strumenti di pianificazione
comunale mediante consegna su supporti informatici adeguati, con le tempistiche
indicate al comma 5.
7. La struttura regionale competente, a seguito di un’istruttoria tecnica,
emette parere di conformità alle specifiche tecniche regionali, entro
90 giorni dalla data di ricevimento dei dati. Il parere di conformità
può essere reso anche mediante metodologie informatiche connesse alle
modalità di trasmissione e di pubblicazione dei dati informatici, che
dovranno garantire procedure di accreditamento in rete mediante specifici identificativi.
Il parere di conformità negativo comporta l’accertamento di omessa
o ritardata trasmissione alla Regione ai sensi dell’art. 35, comma 2 della
legge.
8. Il parere di conformità di cui al comma 7 è vincolante ai fini
dell’inserimento nel SITER e della corrispondente certificazione di conformità
all’originale, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della legge. La conformità
si intende riferita unicamente alla determinazione degli elementi geometrici
georeferenziati, quali aree, linee, punti e testi, e dei contenuti alfanumerici
dei database e non alla loro vestizione grafica o simbolica.
9. Qualora l’istruttoria tecnica, di cui al comma 7, accerta la presenza
di carenze, errori o difformità presenti nei dati consegnati, rispetto
alle indicazioni e alle specifiche regionali descritte nel documento di cui
all’art. 18 comma 1, la struttura regionale competente invia al Comune
una comunicazione, entro il termine di cui al comma 7, indicando le modifiche
da apportare alla documentazione consegnata e attribuendo un congruo termine
per la consegna dei dati opportunamente modificati. La struttura regionale competente,
che riceve le integrazioni, avvia un’ulteriore verifica tecnica ed emette
il parere di conformità entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
integrazioni medesime. Qualora l’esito della seconda verifica tecnica
sia negativo, la Regione adotta i provvedimenti conseguenti all’inadempimento.
10. Le strutture regionali, nell’emissione di nuove edizioni dei dataset
georeferenziati di propria competenza, realizzate ad una scala di restituzione
uguale o maggiore rispetto a quella utilizzata per la digitalizzazione originaria,
tengono conto della disponibilità di dati prodotti dai Comuni per i quali
siano stati emessi pareri di conformità ai sensi del presente articolo.
11. Qualora le nuove edizioni dei dataset georeferenziati, di cui al comma 910,
modifichino le determinazioni grafiche individuate dai Comuni negli strumenti
di pianificazione comunale, i Comuni stessi, contestualmente alla redazione
di varianti successive, adeguano i propri strumenti di pianificazione comunale
alle nuove determinazioni grafiche prodotte dalla Regione, nei limiti di tolleranza
delle rispettive scale di restituzione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali