Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Articolo 28
Modifiche
TITOLO V - Norme finali
Modifiche
1. L’art. 2 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato
ed integrato come segue:
a) nella rubrica le parole “dei lavori pubblici” sono sostituite
dalle seguenti parole “delle opere pubbliche”;
b) al comma 2, dopo le parole “strumenti di pianificazione comunale”
è aggiunta la seguente parola “conformativi”;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “strumenti di pianificazione
comunale” è aggiunta la seguente parola “conformativi”;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “competente struttura regionale”
sono aggiunte le seguenti parole “,sentiti gli enti locali nel cui territorio
sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte
dell’amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro
trenta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.”
e) il comma 11 è sostituito come segue:
“11. Gli interventi individuati nel comma 14 sono soggetti a previa comunicazione
da parte del soggetto titolare dell’intervento allo Stato, alla Regione
e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell’inizio dei
lavori e devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigenti e non
in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti; in caso
di non conformità l’opera è soggetta all’accertamento
di cui ai commi 3 e 4. Gli interventi che, ai sensi della vigente normativa
regionale o nazionale, costituiscono attività edilizia libera non necessitano
di alcuna comunicazione. La comunicazione, ove dovuta, è corredata dalla
seguente documentazione:
a) planimetria con la localizzazione dell’intervento in scala adeguata;
b) documentazione tecnico-grafica necessaria all’individuazione delle
opere;
c) relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle altre norme
di legge.”
f) al comma 13 dopo le parole “certificato di agibilità.”
è aggiunto il seguente periodo “L’accertamento di conformità
di cui ai commi 3 e 4 nonché la comunicazione di cui al comma 11 sostituiscono
i titoli abilitativi edilizi per l’esecuzione delle opere previste ed
hanno efficacia fino all’atto di collaudo finale o al certificato di regolare
esecuzione o sino al termine fissato ai sensi del comma 6. L’atto di collaudo
finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori
sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l’accertamento di conformità
o ricevuto la comunicazione di cui al comma 11.”
g) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
“14. Gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 11, da
eseguirsi dalle Amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti,
dalle Amministrazioni regionale e provinciale e dagli enti regionali istituzionalmente
competenti, nonchè dai loro formali concessionari, appartengono alle
seguenti tipologie:
a) interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento
conservativo;
b) modifiche ed integrazioni non sostanziali di opere esistenti, nonchè
varianti non sostanziali di progetti di opere già assentite;
c) linee elettriche di tensione compresa fra 1.000 e 150 mila volt e relativi
impianti elettrici all’aperto, nonchè impianti posti all’interno
di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall’esterno
ed opere assimilabili;
d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l’alimentazione
delle reti elettriche di distribuzione;
e) fabbricati di servizio funzionali all’esercizio degli impianti pubblici
esistenti;
f) manufatti edilizi destinati all’installazione di impianti telefonici,
nonchè loro modifiche ed ampliamenti e container per apparecchiature
telefoniche, escluse le centrali e gli edifici in cui sia prevista la presenza
continuativa di personale;
g) tralicci, torrini e antenne di altezza complessiva fino a dieci metri, se
installati su edifici, o di altezza complessiva fino a quaranta metri se infissi
nel suolo;
h) impianti tecnici di misurazione quali pluviometri, stazioni meteorologiche,
misuratori di portate di acque e ghiaie, impianti di telerilevamento comprese
le relative antenne, sismometri, impianti ed opere di monitoraggio geologico
e degli inquinamenti;
i) linee telefoniche, di telecomunicazione via cavo di altezza non superiore
a dieci metri e ripetitori passivi;
l) piste di servizio a fondo naturale per l’accesso ad impianti tecnologici,
rientranti nel presente elenco;
m) demolizioni;
n) opere di allacciamento alle reti del gas metano o dell’aria propanata,
dalla condotta principale a cabine o centrali di decompressione ed erogazione
esistenti;
o) scavi archeologici, restauro e manutenzione di beni archeologici, nonchè
restauro e manutenzione dei beni architettonici;
p) sistemazione di aree scoperte;
q) opere idraulico, idraulico-forestali e di viabilità forestale finalizzate
alla manutenzione dei corsi d’acqua, del bosco e del territorio in genere;
compreso inserimento di nuove opere di difesa trasversali e longitudinali dei
corsi d’acqua con l’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica
o di manufatti con paramento a vista in materiale lapideo locale; di nuova viabilità
con fondo naturale o stabilizzato;
r) opere di sistemazione geologica ed idrogeologica per consolidamento di terreni
franosi, risanamento di pendici e sponde, con la realizzazione anche di nuovi
tratti di ingegneria naturalistica, che non determino alterazione dei luoghi;
posa di reti metalliche di protezione caduta massi;
s) opere stradali e ferroviarie di manutenzione delle infrastrutture esistenti
e l’integrazione di nuove opere finalizzate alla messa in sicurezza della
infrastruttura e della circolazione stradale;
t) opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedono la manutenzione
straordinaria qualora consistano in:
t1) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle
caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
t2) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell’aspetto
tipologico e delle coloriture;
t3) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
t4) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale,
sagoma e quota, dovuta quest’ultima a esigenze tecniche e senza che ciò
comporti la modifica del numero dei piani;
t5) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota d’imposta
e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
t6) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale
di poggioli, terrazzi, ingressi;
t7) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio.”
2. All’articolo 20 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Sono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
soggetti a previo rilascio del permesso a costruire, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lett e) del DPR 380/01, quelli che, pur non rientrando negli interventi
edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull’equilibrio ambientale.
3. Essi sono volti principalmente: a) allo sbancamento, al terrazzamento e al
riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi
per 2000 metri cubi, anche se attuati per l’ esercizio dell’ attivita’
agricola nonchè ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento
agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore
ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
b) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente
artificiale per l’ esercizio di colture agricole e che sia costituito
da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente,
con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
c) alle operazioni sui corsi d’acqua, iscritti negli elenchi di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde,
sull’argine e nell’alveo.” 3. L’art. 13 del D.P.Reg.
0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:
a) al comma 2, dopo le parole “dell’articolo 22” le parole
“, comma 1,” sono soppresse;
b) al comma 2, le parole “La demolizione e ricostruzione con medesime
volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze
tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti
di pianificazione comunale.” sono sostituite dalle seguenti “Gli
interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti anche la demolizione e
ricostruzione di cui all’articolo 51 della legge eseguiti nei limiti rientranti
nelle variazioni non essenziali di cui al comma 1 del presente articolo sono
ammessi nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti se inferiori alla
distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. In tal
caso è comunque consentito l’arretramento del profilo di facciata
all’interno del sedime dell’edificio preesistente.”
c) al comma 3, dopo le parole “di cui all’articolo 14, o”
le parole “modifiche della sagoma” sono sostituite dalle seguenti
parole “gli interventi di cui ai commi 2 e 4”;
4. All’art. 19, comma 2, del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007,
dopo le parole “D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e la realizzazione di”
sono aggiunte le seguenti parole “servizi igienici,”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali