Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres
Articolo 25
Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
TITOLO IV - Informatizzazione degli strumenti di pianificazione
Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
1. Il Comune, contestualmente alla deliberazione delle direttive per la predisposizione
del PSC e delle sue varianti da parte del Consiglio comunale, invia alla struttura
regionale competente una richiesta di fornitura del dato di ricognizione elaborato
dalla Regione a supporto delle attività della conferenza di pianificazione
finalizzate alla determinazione della rappresentazione grafica e geograficamente
referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato di
cui all’art. 24 comma 1. Il dato di ricognizione è strutturato
in ambiente GIS, nel sistema di coordinate di cui all’art. 22.
2. Nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore del presente Regolamento
e la pubblicazione del documento di cui all’art. 18 comma 1, che delinea
le modalità operative per l’accesso e l’utilizzo delle basi
catastali georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all’art. 22,
il Comune, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede alla struttura
regionale competente anche la fornitura della cartografia catastale informatizzata
strutturata in ambiente GIS e georeferenziata nel sistema di coordinate di cui
all’art. 22, relativa al territorio comunale o, nel caso della pianificazione
sovracomunale, relativa ai territori dei comuni interessati dalla pianificazione
sovracomunale stessa.
3. A seguito della richiesta di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente
provvede alla produzione e alla consegna al Comune dei dati entro e non oltre
60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la richiesta riguardi la fornitura
di dati relativi a più comuni, a seguito dell’affidamento o delega
della funzione della pianificazione sovracomunale a uno dei soggetti di cui
agli artt. 27 e 28 della legge, il termine per la consegna dei dati si intende
prorogato entro un limite congruo che tiene conto della maggiore quantità
di elaborazioni e di controlli necessari.
4. La Regione garantisce la produzione di utility per la conversione delle mappe
catastali al fine di consentire la loro rappresentazione, e la rappresentazione
dei loro aggiornamenti, nel sistema di coordinate di cui all’art. 22,
sulla base cartografica di riferimento di cui all’art. 23.
5. I Comuni che dispongono di mappe catastali informatizzate e georeferenziate
nel sistema di coordinate di cui all’art. 22, prodotte a seguito di accordi
con l’Agenzia del territorio che certificano la valenza delle medesime
per i fini connessi all’uso delle mappe catastali stesse, in alternativa
alla richiesta di cui al comma 2 possono chiedere alla struttura regionale competente
la validazione delle mappe catastali già elaborate e disponibili a seguito
dei suddetti accordi.
6. La struttura regionale competente emette il parere relativo alla validazione
di cui al comma 5 entro i termini indicati al comma 3. Qualora il parere espresso
fosse negativo la struttura regionale competente consegna al Comune richiedente
la cartografia catastale di cui al comma 2 entro e non oltre 30 giorni dalla
data del parere medesimo.
7. Il Comune o l’Ente preposto alla pianificazione sovracomunale, ai fini
della formazione e della gestione degli strumenti di pianificazione comunale
e delle loro varianti è tenuto ad utilizzare esclusivamente la cartografia
catastale georeferenziata nel sistema di coordinate Gauss Boaga, resa disponibile
con le seguenti modalità:
a) prodotta e distribuita dalla Regione ai sensi del presente articolo;
b) validata dalla Regione ai sensi del presente articolo;
c) prodotta dal Comune a partire dai file vettoriali originali distribuiti dall’Agenzia
del Territorio e convertiti nel sistema di coordinate Gauss Boaga, utilizzando
i parametri di conversione individuati dalla Regione per ogni Comune e incorporati
nelle utility e nelle applicazioni messe a disposizione dalla Regione stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Articolo 2 - Contenuti minimi del DPP
Articolo 3 - Contenuti minimi del PSC
Articolo 4 - Struttura dei contenuti del PSC
Articolo 5 - Contenuti minimi del POC
Articolo 6 - Salvaguardia
Articolo 7 - Contenuti minimi dei PAC
Articolo 8 - Disposizioni particoalri per i PAC di iniziativa pubblica
Articolo 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata
Articolo 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici
Articolo 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prestazioni del Piano Territoriale Regionale
Articolo 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali
Articolo 14 - Rappresentazione dei piani di settore
Articolo 15 - Regolamento edilizio comunale
Articolo 16 - Disciplina transitoria
Articolo 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge
Articolo 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale
Articolo 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale
Articolo 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati
Articolo 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori
Articolo 22 - Sistema di coordinate
Articolo 23 - Base cartografica
Articolo 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato
Articolo 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi
Articolo 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio
Articolo 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio
Articolo 28 - Modifiche
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5
Tabella 1 - Formazione del POC - Capacità insediativa residenziale
Tabella 2 - Formazione del POC - Valori standard degli spazi per attrezzature negli insediamenti residenziali